Ricorso per conflitto di attribuzione della regione del Veneto, in persona del presidente della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione 16 dicembre 1991, n. 7081, della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Berti, Romano Morra e Guido Viola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nicolo' Piccolomini, 36, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri (avvocatura dello Stato), per l'annullamento, per difetto di attribuzione, dell'atto 30 marzo 1991, n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali, con il quale e' stata autorizzata l'esecuzione di opere relative alla miniera per sali alcalini e magnesiasi denominata "Costa Alta", sita nel comune di Valstagna (Vicenza), e per la correlativa dichiarazione della competenza della regione all'emanazione di detta autorizzazione. F A T T O Fin dal 19 gennaio 1987, la S.r.l. granulati dolomitici Peroglio ottenne la concessione mineraria denominata "Costa Alta", in comune Valstagna frazione S. Nazario (Vicenza). In merito ai beni ambientali le funzioni amministrative esercitate gia' dallo stato per la protezione delle bellezze ambientali furono delegate alle regioni con l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (di conversione del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312) integro' tale disciplina aggiungendo nuovi commi all'art. 82 predetto, stabilendo tra l'altro che l'autorizzazionedi cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gia' delegata alle regioni, debba essere rilasciata o negata nel termine perentorio di sessanta giorni. Decorso tale termine, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che pure deve pronunziarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Secondo l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 cosi' come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985, la regione ha in ogni caso competenza al rilascio dell'autorizzazione, e si tratta indubbiamente di una competenza che essa puo' difendere in sede di conflitto di attribuzione, proprio in quanto ad essa delegata per consentire l'esercizio organico delle funzioni trasferite. L'atto che forma oggetto del conflitto e' un'autorizzazione all'esecuzione di opere che attengono ad una miniera, la quale formo' a propria volta oggetto di concessione n. 1/1987 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova. A quanto risulta, la richiesta di autorizzazione di tutela ambientale venne trasmessa al Ministro dei beni ambientali dall'ufficio minerario nel dicembre del 1987, ma l'autorizzazione venne rilasciata solo con atto del 30 marzo 1991. La regione non venne comunque neppure informata di questa procedura e del relativo provvedimento conclusivo. Il provvedimento e' stato dunque emanato in spregio alla competenza che l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, nono comma, riserva alla regione. D I R I T T O Violazione art. 82, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431. L'art. 82 d.P.R. n. 616/1977 ebbe a delegare alle regioni le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, in particolare (secondo comma, lettera B): "la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni". Il nono comma di questo articolo, aggiunto dalla legge 8 agosto 1935, n. 431, stabilisce che l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata dalla regione entro il termine perentorio di sessanta giorni. Inoltre le regioni sono tenute a comunicare immediatamente al Ministro per i beni culturali e ambientali il rilascio di autorizzazioni. Lo stesso nono comma dispone che, ove le regioni non provvedano nel termine perentorio sopra fissato, gli interessati possono, nei successivi trenta giorni, richiedere l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali. La disciplina cosi' introdotta, per quanto in modo poco perspicuo nel suo complesso, e' stata gia' valutata da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 151/1986, la quale ne ha messo in evidenza l'ispirazione al principio di leale cooperazione, sul presupposto di un sottostante coordinamento tra la tutela del valore paesistico e la disciplina urbanistico-territoriale. Nella linea di tale raccordo, le funzioni statali "sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela". Nel nono comma aggiunto si sarebbe condensato, sotto il profilo dell'autorizzazione, quel potere di vigilanza sull'osservanza del vincolo paesistico che gia' spettava allo stato in base al quarto comma dell'art. 82 nell'originaria versione. Nella fattispecie il Ministro dei beni ambientali ha letteralmente trasgredito la disciplina di cui al nono comma art. 82 citato, ritenendosi investito in via immediata della potesta' autorizzatoria. Detto Ministro si e' evidentemente ritenuto competente in via esclusiva al punto da non pensare neppure necessario attivare un qualsiasi raccordo con la regione, ma soprattutto senza respingere sin dall'inizio la domanda di autorizzazione da parte dell'impresa privata (o del distretto minerario di Padova), facendola indirizzare alla regione competente, cosi' come avrebbe dovuto fare secondo la disposizione del nono comma dell'art. 82 citato. La palese violazione della competenza regionale, con la dimostrazione della completa indifferenza del Ministro alle prescrizioni dell'art. 82, nono comma, risulta tra l'altro anche dalla circostanza che, essendo stata chiesta l'autorizzazione il 19 dicembre 1987, questa venne rilasciata quasi a quattro anni di distanza, quando pure il Ministro e' obbligato dallo stesso nono comma dell'art. 82 a pronunziarsi (correttamente in sostituzione della regione rimasta inerte) entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta. L'autorizzazione presenta dunque aspetti di illegittimita' cosi' grave, che non e' certo il caso di insistere nel dimostrare come l'autorita' statale si sia arrogata di un potere o di una competenza che non le spettava, per spogliarne la regione e commettere inoltre altre illegittimita'. Non puo' neppure soccorrere l'alibi di una cattiva interpretazione dell'undicesimo comma, aggiunto, dell'art. 82, che ha riguardo solo a una necessita' di concerto, quando si tratti di attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che nulla toglie alla competenza primaria della regione neppure in questo particolare settore, dove il principio di leale collaborazione e di coordinazione fra competenze statali e regionali non puo' significare spoliazione della competenza regionale riconfermata dal nono comma, ma tutt'al piu' necessita' di concerto tra la regione e il Ministro dell'industria.