Ricorso per conflitto di attribuzione della regione del Veneto, in
 persona  del  presidente della giunta regionale, autorizzato mediante
 deliberazione 16 dicembre 1991,  n.  7081,  della  giunta  regionale,
 rappresentato  e  difeso dagli avvocati Giorgio Berti, Romano Morra e
 Guido Viola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
 Roma, via Nicolo' Piccolomini, 36, contro il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  (avvocatura  dello  Stato),  per  l'annullamento,  per
 difetto di attribuzione, dell'atto 30 marzo 1991, n. 816 del Ministro
 per  i beni culturali e ambientali, con il quale e' stata autorizzata
 l'esecuzione di opere relative  alla  miniera  per  sali  alcalini  e
 magnesiasi  denominata  "Costa  Alta",  sita  nel comune di Valstagna
 (Vicenza), e per la correlativa dichiarazione della competenza  della
 regione all'emanazione di detta autorizzazione.
                               F A T T O
    Fin  dal  19 gennaio 1987, la S.r.l. granulati dolomitici Peroglio
 ottenne la concessione mineraria denominata "Costa Alta",  in  comune
 Valstagna frazione S. Nazario (Vicenza).
    In merito ai beni ambientali le funzioni amministrative esercitate
 gia'  dallo  stato per la protezione delle bellezze ambientali furono
 delegate alle regioni con l'art. 82 del d.P.R.  24  luglio  1977,  n.
 616.  L'art.  1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (di conversione del
 d.-l. 27 giugno 1985, n. 312) integro'  tale  disciplina  aggiungendo
 nuovi   commi  all'art.  82  predetto,  stabilendo  tra  l'altro  che
 l'autorizzazionedi cui all'art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.
 1497,  gia'  delegata  alle regioni, debba essere rilasciata o negata
 nel termine perentorio di sessanta giorni.
    Decorso  tale  termine,   gli   interessati   possono   richiedere
 l'autorizzazione  al  Ministro per i beni culturali e ambientali, che
 pure deve pronunziarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.
    Secondo l'art. 82 del d.P.R.  n.  616/1977  cosi'  come  integrato
 dall'art.  1  della  legge  n.  431/1985,  la regione ha in ogni caso
 competenza al rilascio dell'autorizzazione, e si tratta indubbiamente
 di una competenza che essa puo' difendere in  sede  di  conflitto  di
 attribuzione,  proprio  in  quanto  ad  essa  delegata per consentire
 l'esercizio organico delle funzioni trasferite.
    L'atto  che  forma  oggetto  del  conflitto  e'  un'autorizzazione
 all'esecuzione di opere che attengono ad una miniera, la quale formo'
 a  propria volta oggetto di concessione n. 1/1987 dell'ingegnere capo
 del distretto minerario di Padova. A quanto risulta, la richiesta  di
 autorizzazione  di  tutela ambientale venne trasmessa al Ministro dei
 beni ambientali dall'ufficio minerario  nel  dicembre  del  1987,  ma
 l'autorizzazione venne rilasciata solo con atto del 30 marzo 1991. La
 regione  non  venne  comunque neppure informata di questa procedura e
 del relativo provvedimento conclusivo.
    Il   provvedimento   e'  stato  dunque  emanato  in  spregio  alla
 competenza che l'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, nono comma,  riserva
 alla regione.
                             D I R I T T O
    Violazione  art.  82,  primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 27
 luglio 1977, n. 616, integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985,
 n. 431.
   L'art. 82 d.P.R. n.  616/1977  ebbe  a  delegare  alle  regioni  le
 funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, in
 particolare   (secondo  comma,  lettera  B):  "la  concessione  delle
 autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni".
    Il nono comma di questo articolo, aggiunto dalla  legge  8  agosto
 1935,  n.  431,  stabilisce  che  l'autorizzazione, di cui all'art. 7
 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o  negata
 dalla regione entro il termine perentorio di sessanta giorni.
    Inoltre  le  regioni  sono  tenute  a comunicare immediatamente al
 Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali   il   rilascio   di
 autorizzazioni.  Lo stesso nono comma dispone che, ove le regioni non
 provvedano nel termine  perentorio  sopra  fissato,  gli  interessati
 possono, nei successivi trenta giorni, richiedere l'autorizzazione al
 Ministero per i beni culturali e ambientali.
    La  disciplina cosi' introdotta, per quanto in modo poco perspicuo
 nel suo complesso, e' stata gia' valutata da codesta ecc.ma Corte con
 sentenza n. 151/1986, la quale ne ha messo in evidenza  l'ispirazione
 al principio di leale cooperazione, sul presupposto di un sottostante
 coordinamento  tra  la  tutela  del valore paesistico e la disciplina
 urbanistico-territoriale.
    Nella linea di tale raccordo, le funzioni statali "sono esercitate
 (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e  (solo)  in
 quanto  cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali
 della tutela". Nel nono comma aggiunto si sarebbe  condensato,  sotto
 il    profilo   dell'autorizzazione,   quel   potere   di   vigilanza
 sull'osservanza del vincolo paesistico che gia' spettava  allo  stato
 in base al quarto comma dell'art. 82 nell'originaria versione.
    Nella fattispecie il Ministro dei beni ambientali ha letteralmente
 trasgredito  la  disciplina  di  cui  al  nono  comma art. 82 citato,
 ritenendosi investito in via immediata della potesta' autorizzatoria.
 Detto  Ministro  si  e'  evidentemente  ritenuto  competente  in  via
 esclusiva  al  punto  da  non  pensare neppure necessario attivare un
 qualsiasi raccordo con la regione, ma  soprattutto  senza  respingere
 sin  dall'inizio  la  domanda di autorizzazione da parte dell'impresa
 privata (o del distretto minerario di Padova), facendola  indirizzare
 alla  regione  competente,  cosi' come avrebbe dovuto fare secondo la
 disposizione del nono comma dell'art. 82 citato.
    La  palese  violazione  della   competenza   regionale,   con   la
 dimostrazione   della   completa   indifferenza   del  Ministro  alle
 prescrizioni dell'art. 82, nono  comma,  risulta  tra  l'altro  anche
 dalla  circostanza  che, essendo stata chiesta l'autorizzazione il 19
 dicembre 1987, questa  venne  rilasciata  quasi  a  quattro  anni  di
 distanza,  quando  pure  il  Ministro  e' obbligato dallo stesso nono
 comma dell'art. 82  a  pronunziarsi  (correttamente  in  sostituzione
 della  regione  rimasta  inerte) entro sessanta giorni dalla data del
 ricevimento della richiesta. L'autorizzazione presenta dunque aspetti
 di illegittimita' cosi' grave, che non e' certo il caso di  insistere
 nel  dimostrare come l'autorita' statale si sia arrogata di un potere
 o  di una competenza che non le spettava, per spogliarne la regione e
 commettere inoltre altre illegittimita'.
    Non puo' neppure soccorrere l'alibi di una cattiva interpretazione
 dell'undicesimo comma, aggiunto, dell'art. 82, che ha riguardo solo a
 una necessita' di concerto, quando si tratti di attivita' di  ricerca
 ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con il
 Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, ma che
 nulla toglie alla competenza primaria della regione neppure in questo
 particolare settore, dove il principio di leale collaborazione  e  di
 coordinazione fra competenze statali e regionali non puo' significare
 spoliazione  della  competenza regionale riconfermata dal nono comma,
 ma tutt'al piu' necessita' di concerto tra la regione e  il  Ministro
 dell'industria.